Ecco di seguito il regolamento di SAFEGUARDING a norma di legge come prescrive il decreto legislativo del 28 febbraio 2021 n.39
CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZAGENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE
A.S.D. Consentia
INDICE
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Riferimenti normativi
CAPITOLO 1 – PARTE GENERALE
Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione Art. 2 – Condotte rilevanti
Art. 3 – Obbligo di segnalazione
Art. 4 – Selezione degli operatori sportivi Art. 5 – Incompatibilità e conflitti d’interesse
Art. 6 – Formazione e diffusione del Codice di Condotta
CAPITOLO 2 – DOVERI E OBBLIGHI
Art. 7 – Doveri e obblighi dei tesserati
Art. 8 – Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e tecnici Art. 9 – Diritti, doveri e obblighi degli atleti
Art. 10 – Doveri e obblighi dello staff medico Art. 11 – Uso dei social
RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.lgs. 36/2021, art. 33
- D.lgs. 39/2021, art. 16
- Delibera CONI n.255 del 25.07.2023 e l’allegato Modello di regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Regolamento Safeguarding)
- Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione emanati dall’Osservatorio permanente del CONI per le politiche di safeguarding.
- Linee guida Federali
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CAPITOLO 1 – PARTE GENERALE
Art.1 – Finalità e ambito di applicazione
- La S.D. Consentia (di seguito “l’Affiliata”) ha adottato in data 14-06-205 il presente Codice di Condotta contenente gli obblighi, i divieti, gli standard di condotta e le buone pratiche dei soggetti indicati nel comma successivo e finalizzate: (i) al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza; (ii) all’educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana; (iii) alla piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele; (iv) alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l’uguaglianza, l’equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori; (v) alla valorizzazione delle diversità; (vi) alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore; (vii) alla promozione da parte di dirigenti e tecnici al benessere dell’atleta; (viii) alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all’attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità; (ix) alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.
- L’Affiliata, con il supporto del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell’Affiliata di cui al successivo articolo 5, effettua valutazioni annuali sulle misure adottate, eventualmente sviluppando e attutando sulla basi di
tale valutazione un piano d’azione al fine di risolvere le criticità riscontrate e, per la 3
rimozione degli ostacoli che impediscano: (i) la promozione del benessere dell’atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità; (ii) la partecipazione dell’atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.
- Il presente Codice si applica a tutti i tesserati e a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività dell’Affiliata, secondo quanto espressamente disciplinato al capitolo 2.
- I soggetti indicati al punto che precede sono tenuti all'osservanza del Codice di Condotta la cui violazione costituisce illecito disciplinare sanzionato, ai sensi dell’art.
7 del modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva - d. lgs. 39/2021 adottato dall’Affiliata. L'ignoranza del Codice non può essere invocata a nessun effetto.
- L’Affiliata assicura la riservatezza della documentazione o delle informazioni comunque ricevute o reperite relative ad eventuali segnalazioni o denunce di violazione del presente Codice di Condotta utilizzando canali dedicati e limitando l’accesso ai predetti documenti al solo personale espressamente autorizzato.
Art. 2 – Condotte rilevanti
ABUSO PSICOLOGICO
Qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se
perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali
ABUSO FISICO
Qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche
di doping.
MOLESTIA SESSUALE
Qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico, che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto
sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante.
ABUSO SESSUALE
Qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione
sessuale, con o senza contatto, non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può
Costituiscono condotte rilevanti ai fini del presente Codice di Condotta:
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consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non
appropriati.
NEGLIGENZA
Il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale – presa conoscenza di uno degli eventi, o atti o contegni di cui al presente documento – ometta di intervenire causando un danno, o permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o
psicologici del tesserato.
INCURIA
La mancata soddisfazione delle necessità fondamentali
dell’atleta a livello fisico, medico, educativo ed emotivo.
ABUSO DI MATRICE RELIGIOSA
L’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto dell’atleta di professare liberamente la propria fede
religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
BULLISMO, CYBERBULLISMO
Qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di
oggetti posseduti dalla vittima).
COMPORTAMENTI DISCRIMINATORI
Qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento
sessuale.
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Art. 3 – Obbligo di segnalazione
. Art. 3 – Obbligo di segnalazione
I soggetti individuati all’art.1.3 devono segnalare senza indugio ogni sospetto o certezza circa un possibile abuso, maltrattamento, violenza o discriminazione verso altri al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell’Affiliata, Sig. Francesco Bozzo al contatto e-mail asdconsentia.safeguarding@gmail.com, al Safeguarding Officer del Centro Sportivo Italiano attraverso la piattaforma Safeguarding, al seguente link policy@csi-net.it ed alla Fibs al seguente link fibs.safeguarding.openblow.it
Art. 4 – Selezione degli operatori sportivi
- Al fine di garantire l’idoneità dei candidati ad operare nell’ambito delle attività sportive in diretto contatto con i tesserati, anche minori, l’Affiliata procede alla verifica presso gli uffici federali della sussistenza di precedenti disciplinari specifici rispetto alla normativa di riferimento a carico del candidato e all’acquisizione obbligatoria delle idonee certificazioni rilasciate da parte delle autorità competenti (casellario).
- L’Affiliata procede alle verifiche periodiche della permanenza dei requisiti in capo agli operatori sportivi, provvedendo a conservarne la documentazione nel rispetto della normativa vigente.
Art. 5 – Incompatibilità e conflitti d’interesse
Nell’attribuzione dei ruoli, l’Affiliata tiene conto delle incompatibilità al fine di evitare
il cumulo delle funzioni in capo ad un unico soggetto, ed eventuali conflitti d’interesse. 6
Art. 6 – Formazione e diffusione del Codice di Condotta
La formazione interna e la diffusione costituiscono uno strumento imprescindibile per un’efficace attuazione del presente Codice di Condotta e per una divulgazione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dall’Affiliata.
In ordine alle modalità di formazione e diffusione del Codice di Condotta si rimanda a quanto specificatamente previsto al Capitolo VI del Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva adottato, ai densi del D. lgs. n. 39/2021, dall’Affiliata.
CAPITOLO 2 – DIRITTI, DOVERI E OBBLIGHI
Art. 7 – Doveri e obblighi dei tesserati
Costituiscono doveri e obblighi a carico di tutti i tesserati:
- comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all’ambito sportivo e tenere una condotta improntate al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- astenersi dall’utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo,
anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- impegnarsi nell’educazione e nella formazione della pratica sportiva sana,
supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell’attività sportiva;
- instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l’utilizzo di
una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o 7
aggressivi;
- collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell’Affiliata di cui al precedente articolo 5 situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.
Art. 8 – Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e tecnici
Costituiscono doveri e obblighi a carico dei dirigenti sportivi e tecnici:
- agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
- porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;
- interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell’Affiliata di cui al precedente articolo 5;
- impiegare le necessarie competenze professionali nell’eventuale programmazione
e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati
per alterare le prestazioni sportive dei tesserati; 8
- conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- astenersi dall’utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell’Affiliata di cui al precedente articolo 5 situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.
Art. 9 – Diritti, doveri e obblighi degli atleti
Costituiscono doveri e obblighi a carico di tutti gli atleti:
- rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile di cui al comma 2 dell’art. 5;
- segnalare senza indugio Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell’Affiliata di cui al precedente articolo 5 situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pericolo o pregiudizio.
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Art. 10 – Doveri e obblighi dello staff medico
Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico di ciascun atleta costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.
Fermo il rispetto del codice deontologico del medico, e del “Protocollo sulle visite mediche e fisioterapiche” contenuto nel Modello organizzativo dell’Affiliata, costituiscono doveri e obblighi a carico dello staff medico: (i) garantire che la salute e il benessere psico-fisico degli atleti venga prima di qualsiasi altra considerazione; (ii) non somministrare o favorire l’uso da parte degli atleti di sostanze o metodi proibiti dalla lista WADA.
Art. 11 – Uso dei social
I soggetti indicati al punto 1.3 devono astenersi (i) dall’utilizzo inappropriato dei social media, ad esempio pubblicando commenti denigratori o offensivi sugli atleti, specie se minori; (ii) dall’acquisire immagini che possano ritrarre e identificare gli atleti, specie se minori; (iii) dal diffondere le stesse, ovvero qualsiasi altra informazione inerente agli atleti, specie se minori, tramite app di messaggistica istantanea e social anche durante le competizioni, se non con il consenso espressamente prestato dagli interessati e, in caso di minori, dagli esercenti la potestà genitoriale.
Cosenza 28-03-2026
MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE
DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA - D. LGS. 39/2021 ----ASD Consentia
INDICE
CAPITOLO 1 - PARTE GENERALE
- Quadro normativo
- Definizioni
- Principi fondamentali
- Ambito di applicazione
CAPITOLO 2 - AFFILIATA 1
- Identificazione dell’Affiliata
- Aree di rischio
CAPITOLO 3 - PROCEDURE DI PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NONCHÉ DI CONTRASTO AI FENOMENI DI ABUSO, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE
- Protocollo sessioni di allenamento
- Protocollo trasferte/raduni/ritiri
- Protocollo gare ufficiali
- Protocollo visite mediche e fisioterapiche
CAPITOLO 4 - RESPONSABILE CONTRO ABUSI VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI
- Procedura di nomina
- Requisiti
- Durata
- Attività
CAPITOLO 5 - PROCEDURE DI SEGNALAZIONE
- Oggetto e contenuto delle segnalazioni
- Destinatari della segnalazione
- Modalità di segnalazione
- Tutela della riservatezza
- Diffusione
CAPITOLO 6 - FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO
- Attività di formazione interna
- Attività di diffusione del Modello
CAPITOLO 7 - SISTEMA DISCIPLINARE
- Illeciti disciplinari
- Sanzioni applicabili
- Procedura
CAPITOLO 8 – ULTERIORI MISURE AGGIORNAMENTO
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CAPITOLO 1 – PARTE GENERALE
- Quadro normativo
Il D. lgs. n. 39/2021 ha introdotto l’obbligo per le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Benemerite di redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D. lgs. n. 198/2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Il medesimo decreto ha introdotto inoltre l’obbligo per le Affiliate di adottare, entro dodici mesi dall’emanazione delle Linee Guida, un Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva conforme alle Linee Guida dei rispettivi Enti di Affiliazione, eventualmente procedendo ai sensi del comma 4 dell’art. 16 del D. lgs. n. 39/2021. L’art. 33, comma 6, del D. lgs. n. 36/2021, ha previsto la designazione da parte delle società e associazioni sportive di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l’altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell’integrità fisica e morale dei giovani sportivi. Il CONI con Delibera n. 255 del 25 luglio 2023 ha disciplinato i contenuti delle Linee Guida da adottare, nonché la figura del Safeguarding Officer. L’Osservatorio
Permanente CONI ha emanato i Principi Fondamentali per la prevenzione e il 3 contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione fornendo indicazioni sui contenuti minimi che detti modelli e codici etici devono possedere.
Tutte le associazioni sportive dilettantistiche affiliate al Centro Sportivo Italiano devono osservare le norme sopracitate.
1.2 Definizioni
ATLETA
Il soggetto che esercita l’attività sportiva quale tesserato presso un’associazione o società sportiva affiliata ad almeno una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI o, nei casi in cui sia consentito, tesserato direttamente presso uno degli Enti di
Affiliazione.
ABUSO PSICOLOGICO
Qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se
perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali.
ABUSO FISICO
Qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di
sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping.
MOLESTIA SESSUALE
Qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico, che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o
umiliante.
ABUSO SESSUALE
Qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, con o senza contatto, non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o
nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati.
NEGLIGENZA
Il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale – presa conoscenza di uno degli eventi, o
atti o contegni di cui al presente documento – ometta di intervenire causando un danno, o permettendo che venga
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causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o
psicologici del tesserato.
INCURIA
La mancata soddisfazione delle necessità fondamentali
dell’atleta a livello fisico, medico, educativo ed emotivo.
ABUSO DI MATRICE RELIGIOSA
L’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto dell’atleta di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto
purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
BULLISMO, CYBERBULLISMO
Qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di
oggetti posseduti dalla vittima).
COMPORTAMENTI DISCRIMINATORI
Qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento
sessuale.
SESSIONE DI ALLENAMENTO
L’attività sportiva svolta dall’atleta, sotto la direzione ed
il controllo dell’Affiliata, per mezzo dello staff tecnico di
quest’ultima, al di fuori di competizioni ufficiali.
RADUNI, RITIRI
Sessioni di allenamento svolte in una o più giornate.
TRASFERTE
Tutti gli spostamenti degli atleti ai fini di allenamento,
raduni, ritiri o competizioni ufficiali.
GARE UFFICIALI
Competizioni ufficiali.
STAFF
L’allenatore, gli accompagnatori, i dirigenti, i medici, i
fisioterapisti ed altri collaboratori dell’Affiliata.
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CENTRO ESTIVO
Struttura che svolge, tra le altre, attività sportiva riservata agli atleti minorenni tesserati e non tesserati.
AFFILIATA
Associazione o società sportiva associata a un Ente di
Affiliazione
SAFEGUARDING OFFICER
Ai sensi dell’articolo 4 della delibera CONI n. 255 del 25 luglio 2023, è il soggetto che vigila sull’adozione da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta di cui al D. lgs. n. 39/2021, sulla
nomina del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
SAFEGUARDING OFFICE
Ai sensi dell’articolo 4 della delibera n.255 del CONI del 25 luglio 2023, è un organismo formato da almeno tre membri, con la funzione di svolgere le stesse mansioni
richieste al Safeguarding Officer.
RESPONSABILE PREVENZIONE ABUSI, VIOLENZE, DISCRIMINAZIONI
Ai sensi dell’articolo 33 comma 6 del D. lgs. n. 36/2021 e dell’art. 3 della delibera n.255 del CONI del 25 luglio 2023, è il soggetto che tutte le ASD e SSD devono nominare, entro il 31.12.2024, ed ha il compito di vigilare e ricevere segnalazioni da parte di tesserati, dirigenti, tecnici e atleti di situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio (art. 12, 13 e 14 Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione,
dell’Osservatorio CONI).
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1.3 Principi fondamentali
L’Affiliata garantisce il rispetto dei principi fondamentali di non discriminazione, parità di genere, uguaglianza nell’attività sportiva e trasparenza così come richiamati nel Codice di Condotta adottato dal Centro Sportivo.
In particolare, l’Affiliata garantisce a tutti i propri tesserati e ai tesserati di altre associazioni e società sportive dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.
L’Affiliata si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilità, integrandoli nella compagine sportiva nonché ad adottare strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o
orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D. lgs. n. 198/2006, sui tesserati,
specie se minori d’età.
1.4 Ambito di applicazione
Il Modello si applica a tutti i tesserati e a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o
titolo all’attività dell’Affiliata.
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CAPITOLO 2 – L’AFFILIATA
- Identificazione dell’Affiliata Denominazione: Associazione Sportiva Dilettantistica Consentia
Sede: Via Emilio Capizzano n.21 –87100 Cosenza
C.F.: 98147480788
Dati di contatto: asdconsentia@pec.it
Descrizione delle attività sportive praticate e dei risultati ottenuti:
L’ Associazione Sportiva Dilettantistica Consentia fonda i suoi principi negli alti valori come il rispetto della legalità, rispetto della persona, apertura e rispetto dell’altro, del diverso e dell’emarginato, senza lasciare nessuno indietro. Nasce con lo scopo di supportare le persone, specialmente i più giovani, nella realizzazione dei loro sogni e dei loro progetti, della sensibilizzazione e della salvaguardia dell’ambiente, con l’aiuto dello sport. Vuole educare ed incoraggiare alla cittadinanza attiva, difende, aiuta e sostiene i cittadini, in particolare quanti si trovano in condizione di emarginazione o a rischio di esclusione sociale.
Data di fondazione 2025. E’ affiliata al Centro Sportivo Italiano
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Attraverso l’affiliazione al Centro Sportivo Italiano pratica la disciplina della atletica leggera, del baseball e del Softball.
In futuro è previsto l’affiliazione ad altre Federazioni Sportive Nazionali previa approvazione del Consiglio Direttivo
Vengono promossi anche incontri con psicologi, nutrizionisti ed esperti in vari argomenti sociali.
- Aree di rischio
SESSIONI DI ALLENAMENTO TRASFERTE/RADUNI/RITIRI GARE UFFICIALI
CENTRI ESTIVI
VISITE MEDICHE/FISIOTERAPICHE
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CAPITOLO 3 - PROCEDURE DI PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NONCHÉ DI CONTRASTO DEI FENOMENI DI ABUSO, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE
- PROTOCOLLO SESSIONI DI ALLENAMENTO
Obiettivo
Garantire l’integrità fisica e morale degli atleti durante le sessioni di allenamento, nonché favorirne la crescita e lo sviluppo in un ambiente sano e inclusivo.
Ambiti di operatività
- Sede, logistica e comunicazione delle sessioni di allenamento
- Aree spogliatoi e docce
- Svolgimento delle sessioni di allenamento
- Termine delle sessioni allenamento
(a) Sede, logistica e comunicazione delle sessioni di allenamento
- Gli allenamenti si svolgono presso il Campo Scuola Coni sito in Via degli stadi nel comune di Cosenza, accessibile a tutti. La tribuna si trova dal lato opposto agli spogliatoi.
- Gli atleti raggiungono l’impianto in Ove ciò non sia possibile, si occupano della logistica degli atleti per il raggiungimento dell’impianto almeno due 10 membri dello staff dell’Affiliata.
- L’Affiliata gestisce l’organizzazione delle attività relative alle sessioni di allenamento tramite gruppi WhatsApp o altri canali di comunicazione, solo previo consenso degli atleti ai quali è resa idonea informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nonché rispetto delle specifiche previsioni sulla condotta da tenersi come dettagliata nel Codice di Condotta adottato dall’Affiliata.
(b) Aree spogliatoi e docce
L’Affiliata organizza gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e nelle docce in modo da assicurare: (i) locali separati tra uomini e donne; (ii) locali separati tra lo staff e gli atleti, o laddove non sia possibile, l’utilizzo dei predetti locali in momenti diversi; (iii) la separazione delle singole postazioni doccia; (iv) l’accesso esclusivo agli atleti e al personale dell’Affiliata, o allo staff medico in caso di urgenza.
(c) Svolgimento delle sessioni di allenamento
L’atleta, nel corso della sessione di allenamento, non rimane mai in compagnia di un solo membro dello staff. Gli allenamenti individuali, se svolti, prevedono la presenza dell’allenatore e di almeno un altro membro dello staff, di genere diverso dal primo ove possibile. Nel caso non sia possibile garantire la presenza dell’allenatore unitamente a un altro membro dello staff, l’allenamento individuale deve avvenire in
un luogo accessibile a terzi. Salvo esigenze connesse all’utilizzo dell’impianto, gli
allenamenti sono pubblici.
(d) Termine delle sessioni di allenamento
Al termine delle sessioni di allenamento, gli atleti lasciano l’impianto in autonomia. Ove ciò non sia possibile, si occupano della logistica di rientro dall’impianto almeno due membri dello staff dell’Affiliata.
3.1.1 VARIAZIONE PER ATLETI MINORI E DISABILI
Obiettivo: tutelare la particolare vulnerabilità degli atleti minorenni e prevedere specifiche prescrizioni per la tutela di quelli disabili.
Agli atleti minori si applicano oltre alle misure sopra previste, le seguenti:
- Aree spogliatoi e docce: (i) gli atleti U14 usano locali separati dagli atleti maggiorenni; ove non sia possibile, l’utilizzo dei locali è consentito in momenti diversi o alla presenza di un esercente la responsabilità genitoriale; (ii) in caso di necessità di controllo o urgenza, è consentito l’accesso allo spogliatoio da parte di due membri dello staff.
- Termine delle sessioni di allenamento: gli atleti sono affidati agli esercenti la responsabilità genitoriale o a soggetti da questi ultimi preventivamente delegati per iscritto e dotati di documento di riconoscimento. È espressamente vietato lasciare l’atleta da solo fino all’arrivo dell’esercente la responsabilità 11
genitoriale/delegato. È fatto salvo il caso in cui in considerazione dell’età del
minore, del grado di autonomia dello stesso e dello specifico contesto, gli esercenti la responsabilità genitoriale abbiano rilasciato autorizzazione scritta all’uscita autonoma del minore, al termine dell’allenamento. In nessun caso l’atleta rimane da solo con un membro dello staff.
Alle sessioni di allenamento degli atleti minori affetti da disabilità partecipano gli esercenti la responsabilità genitoriale o i soggetti da questi delegati.
È vietato creare un gruppo WhatsApp direttamente con gli atleti U13. Per gli atleti maggiori di anni 13 occorre l’autorizzazione degli esercenti la responsabilità genitoriale.
- PROTOCOLLO TRASFERTE/RADUNI/RITIRI
Obiettivo
Garantire la tutela della salute, della dignità, della parità e del rispetto degli atleti nonché prevenire situazioni di abuso, violenza o discriminazione nel corso della trasferta/raduno/ritiro.
Ambiti di operatività
- Pianificazione, comunicazione e inizio
- Svolgimento
- Conclusione
(a) Pianificazione, comunicazione e inizio
- L’Affiliata programma la trasferta/raduno/ritiro individuando orario e data di inizio e fine, luogo di incontro (cd. meeting point) nonché le altre modalità di
- La convocazione avviene indicando data, ora e luogo del meeting point, nelle seguenti modalità: tramite messaggio o
- All’inizio della trasferta:
- tutti gli atleti partono dal meeting point unitamente all’allenatore e ad un altro membro dello staff;
- in alternativa, gli atleti raggiungono in autonomia la sede della 12
trasferta/raduno/ritiro.
- È fatto divieto ad un solo membro dello staff dell’Affiliata di occuparsi della logistica per il raggiungimento del meeting point.
- L’Affiliata gestisce l’organizzazione delle attività relative alla trasferta tramite gruppi WhatsApp o altri canali di comunicazione, solo previo consenso degli atleti ai quali è resa idonea informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nonché rispetto delle specifiche previsioni sulla condotta da tenersi come dettagliata nel Codice di Condotta adottato dall’Affiliata.
(b) Svolgimento
Partenza e ritorno: avvengono tramite bus a noleggio.
Gli atleti sia singolarmente, sia in gruppo, sono accompagnati durante il viaggio da due o più membri dello staff.
Pernottamento: la sistemazione per il pernottamento è organizzata per genere, tenendo in ogni caso separati gli allenatori dagli atleti. È fatto divieto ad allenatori e ad altri membri dello staff di entrare nelle stanze degli atleti, salvo che per casi di necessità ed urgenza, da gestirsi da parte di due o più membri dello staff.
c) Conclusione
La trasferta/raduno/ritiro cessa:
- per le ipotesi di cui alla a.3 (i), al rientro presso il meeting point;
- per le ipotesi di cui alla a.3 (ii), al termine delle attività sportive previste.
È fatto divieto ad un solo membro dello staff dell’Affiliata di occuparsi della logistica per il rientro degli atleti.
3.2.1
3.3 PROTOCOLLO GARE UFFICIALI
OBIETTIVO: Garantire la tutela della salute, della dignità, della parità e del rispetto degli atleti nonché prevenire situazioni di abuso, violenza o discriminazione nel corso delle gare ufficiali.
AMBITI DI OPERATIVITA’
a. Sede, logistica e comunicazione delle gare
b. Aree spogliatoi e docce
c. Svolgimento delle gare
d. Termine delle gare
(a) Gare in casa
Si applica tutto quanto previsto al precedente 3.1 (protocollo sessioni di allenamento), ivi comprese le variazioni per minori e disabili
(b) Gare in trasferta
Si applica tutto quanto previsto al precedente 3.2 (protocollo trasferte/raduni/ritiri), ivi comprese le variazioni per minori e disabili
PROTOCOLLO TRASFERTE/RADUNI/RITIRI VARIAZIONE PER ATLETI MINORI E DISABILI
Obiettivo: tutelare la particolare vulnerabilità degli atleti minorenni e prevedere specifiche prescrizioni per la tutela per quelli disabili.
Agli atleti minori si applicano oltre alle misure sopra previste, le seguenti:
- la convocazione della trasferta è indirizzata all’esercente la responsabilità
genitoriale e, per gli over 14 anche a quest’ultimi;
- in nessun caso l’atleta maggiorenne può sostituirsi alla figura dell’allenatore/accompagnatore o altro componente dello staff;
- in caso di pernottamento gli atleti alloggiano in stanze separate dagli atleti maggiorenni e dallo staff.
Durante la trasferta, è consentito somministrare medicinali agli atleti per motivi di 13
salute esclusivamente previo consenso scritto da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale debitamente avvisati da parte dello staff.
Al termine della trasferta gli atleti sono affidati agli esercenti la responsabilità genitoriale o a soggetti da questi ultimi preventivamente delegati per iscritto e dotati di documento di riconoscimento, essendo espressamente vietato lasciare l’atleta da solo fino all’arrivo di questi, salvo il caso in cui in considerazione dell’età del minore, del grado di autonomia dello stesso e dello specifico contesto, gli esercenti la responsabilità genitoriale abbiano rilasciato autorizzazione al rientro autonomo. In nessun caso l’atleta rimane da solo con un membro dello staff.
Gli atleti minori affetti da disabilità sono accompagnati in tutte le fasi di inizio, svolgimento e fine della trasferta da un’esercente la responsabilità genitoriale o da soggetti delegati.
È fatto divieto di creare un gruppo WhatsApp direttamente con gli atleti U13. Per gli atleti maggiori di anni 13 occorre l’autorizzazione degli esercenti la responsabilità genitoriale.
- PROTOCOLLO GARE UFFICIALI
Obiettivo
Garantire la tutela della salute, della dignità, della parità e del rispetto degli atleti nonché prevenire situazioni di abuso, violenza o discriminazione nel corso delle gare.
Ambiti di operatività
- Sede, logistica e comunicazione
- Aree spogliatoi e docce
- Svolgimento
- Termine
(I) Gare in casa
Si applica tutto quanto previsto al precedente 3.1 (protocollo sessioni di allenamento), ivi comprese le variazioni per minori e disabili
(II) Gare in trasferta
Si applica tutto quanto previsto al precedente 3.2 (protocollo trasferte/raduni/ritiri), ivi comprese le variazioni per minori e disabili
14
3.4 PROTOCOLLO SULLE VISITE MEDICHE E FISIOTERAPICHE
Obiettivo
Garantire e tutelare il rispetto della dignità, riservatezza ed integrità degli atleti durante le visite mediche/fisioterapiche.
Ambiti di operatività
- Sede della visita e logistica
- Svolgimento della visita
(a) Sede della visita e logistica
Le visite mediche/fisioterapiche si svolgono presso gli spogliatoi del centro sportivo Gli atleti raggiungono la sede della visita e rientrano in autonomia.
È fatto divieto al medico/fisioterapista e allo staff dell’Affiliata di occuparsi della logistica ai fini dell’espletamento della visita.
(b) Svolgimento della visita
Il medico/fisioterapista nell’esercizio dell’attività professionale si conforma al proprio codice di condotta deontologico e al Codice di Condotta dell’Affiliata provvedendo senza indugio alla segnalazione di cui al presente Modello ove ne ricorrano i 16 presupposti.
Le visite si svolgono in un ambiente idoneo a garantire la riservatezza dell’atleta e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Il medico/fisioterapista evita qualsiasi rapporto con gli atleti al di fuori della propria attività professionale, non condividendo con gli stessi alcuno spazio (spogliatoi, stanze, auto ecc…).
3.5.1 PROTOCOLLO SULLE VISITE MEDICHE E FISIOTERAPICHE
VARIAZIONE PER ATLETI MINORI E DISABILI
Obiettivo: tutelare la particolare vulnerabilità degli atleti minorenni e prevedere specifiche prescrizioni per quelli disabili.
Agli atleti minori si applicano le previsioni di cui sopra, nonché quanto segue:
salvi i casi di urgenza, almeno uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o un soggetto delegato preventivamente delegato dal primo, assiste alla visita dell’atleta.
CAPITOLO 4 - RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI
Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione
sui tesserati, nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli
sportivi, l’Affiliata ha nominato in data 14/06/2025
, anche ai sensi dell’art. 33,
comma 6, del D. lgs. n. 36/2021, un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
La predetta nomina è pubblicata sulla homepage del sito internet dell’Affiliata (o affissa presso la sede della medesima), nonché comunicata al Responsabile federale e dell’Ente di promozione sportiva delle politiche di safeguarding ed alla Federazione Sportiva nazionale di riferimento e dell’ente di promozione sportiva di riferimento.
L’Affiliata comunica al Responsabile qualunque informazione, di qualsiasi tipo, sia giudicata attinente all’attuazione del Modello e/o che presenti elementi rilevanti in relazione all’attività di vigilanza, come ad esempio:
- I provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini a carico di tesserati per reati contro la persona;
- Tutte le richieste di assistenza legale effettuate dall’Affiliata;
- Eventuali segnalazioni ricevute dai tesserati;
- Eventuali procedimenti avviati dalla procura federale a carico dei tesserati per
reati contro la persona; 17
4.1 Procedura di nomina
La nomina viene effettuata dal
Consiglio Direttivo
dell’Affiliata.
4.2 Requisiti
Il Responsabile possiede i seguenti requisiti:
- autonomia e indipendenza, anche rispetto all’organizzazione sociale;
- competenza nell’espletamento dei suoi compiti istituzionali: il Responsabile deve avere conoscenze specifiche in relazione alla normativa di riferimento, anche al fine di verificare il rispetto del Modello;
- continuità di azione, al fine di garantire la costante attività di monitoraggio e di aggiornamento del
4.3 Durata
Il Responsabile resta in carica per
un Anno
4.4 Attività
- Al Responsabile sono demandate le seguenti attività:
- Vigilare sull’effettività del Modello attuando le procedure di controllo
- Verificare l’efficacia del Modello nel prevenire i comportamenti
- Verificare il mantenimento, nel tempo, dei requisiti del Modello richiesti, promuovendo, qualora necessario, il necessario
- Assicurare i flussi informativi di
- Assicurare l’attuazione degli interventi di controllo
- Segnalare alle funzioni competenti la notizia di violazione del
- Gestire le procedure di segnalazione.
- Coordinarsi con il Responsabile federale e garantire il recepimento e
l’attuazione delle relative raccomandazioni.
- Effettuare valutazioni annuali delle misure adottate dall’Affiliata, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d’azione al fine risolvere le criticità riscontrate, anche tenendo conto delle disposizioni del Codice di Condotta
- Documentare per iscritto ogni attività posta in essere (riunioni, ispezioni, segnalazioni).
- Nell’espletamento delle attività, il Responsabile ha la facoltà di:
- Accedere alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza
- Ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si
renda necessario per l’espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero
di aggiornamento del Modello. 18
- Disporre che i Responsabili dell’Associazione forniscano tempestivamente le
informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste
Il Responsabile può essere convocato in qualsiasi momento dall’Affiliata e può, a sua volta, chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento, al fine di riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche.
CAPITOLO 5 – PROCEDURE DI SEGNALAZIONE
- Oggetto e contenuto delle segnalazioni
Sono oggetto di segnalazione tutte le condotte di violenza fisica e psicologica, molestia, discriminazione e ogni tipologia di abuso come descritta nelle Linee Guida Federali ai sensi del D. lgs. n. 39/2021 e dall’art. 3, co. 5 e 6, dei Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione dell’Osservatorio CONI, commesse nell’ambito dell’attività sportiva, di cui il segnalante venga a conoscenza.
La segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:
- generalità del soggetto che effettua la segnalazione (c.d. Segnalante), con indicazione della posizione o funzione svolta nell’ambito della Federazione; la segnalazione può essere anche anonima;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l’attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati (c.d. Segnalato);
- l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di
segnalazione;
- l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di 19
tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti
5.2 Destinatari della segnalazione
Le segnalazioni di cui al precedente 5.1, nonché quelle relative alla violazione del presente Modello e del Codice di Condotta, sono trasmesse senza indugio
direttamente al Responsabile di cui al capitolo precedente.
5.3 Modalità di segnalazione
La segnalazione viene effettuata tramite email ed è accessibile solo dal Responsabile.
Il Responsabile gestisce tempestivamente la segnalazione, eventualmente ascoltando anche i segnalanti e facendo ogni verifica necessaria.
Salvi i casi di manifesta infondatezza della segnalazione, questa viene trasmessa al
Safeguarding federale e, se competente, all’Autorità giudiziaria. L’esito della segnalazione viene comunicato al Segnalante.
5.4 Tutela della riservatezza
In ogni fase della procedura, è tutelata la riservatezza del Segnalante e, in generale, di chi abbia:
- presentato una denuncia o una segnalazione;
- manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
- assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding,
affinché non siano esposti a forme di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.
5.5 Diffusione
L’Affiliata diffonde tale procedura di segnalazione presso tutti i tesserati pubblicando
il Modello e
i contatti
per procedere alla segnalazione.
20
CAPITOLO 6 - FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO
- Attività di formazione interna
La formazione interna costituisce uno strumento imprescindibile per un’efficace attuazione del Modello e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dall’Associazione.
L’Affiliata organizza corsi di formazione e di aggiornamento annuali in materia di
safeguarding.
Il programma di formazione adottato deve rispettare i seguenti requisiti:
- essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all’interno dell’Associazione;
- presentare contenuti differenziati in funzione dell’attività svolta dal soggetto all’interno dell’Affiliata;
L’Associazione organizza periodicamente eventi formativi inerenti all’inclusione e la parità di genere, la prevenzione dei disturbi alimentari e psicologici, la prevenzione di abusi, discriminazioni e violenze in ambito sportivo.
L’Affiliata cura la documentazione e le evidenze delle sessioni formative tenute, prevedendone almeno una annuale.
L’Affiliata distribuisce ai propri tesserati materiali informativi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza in ordine a propri diritti, obblighi e tutele, alla sensibilizzazione alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi. 21
6.2 Attività di diffusione del Modello
L’Associazione adotta tutte le misure possibili per diffondere e pubblicizzare le
proprie politiche di safeguarding.
Il Modello e il Codice di Condotta sono affissi presso la sede dell’Affiliata e pubblicati sulla rispettiva homepage unitamente al nominativo e ai contatti del Responsabile di cui all’articolo 4.
Al momento del tesseramento l’Affiliata informa il tesserato dell’esistenza e dell’obbligo di rispettare Modello e Codice di Condotta e comunica il nominativo e i contatti del Responsabile.
Al momento della stipula di accordi e contratti con i collaboratori non tesserati (es.. medici), l’Affiliata li informa dell’esistenza e dell’obbligo di rispettare Modello e Codice di Condotta e comunica il nominativo e i contatti del Responsabile.
CAPITOLO 7 - SISTEMA SANZIONATORIO
- Illeciti disciplinari
Costituiscono illeciti disciplinari e sono passibili delle sanzioni di cui al presente Modello, le seguenti condotte:
- violazione del presente Modello;
- violazione del Codice di Condotta;
- mancato invio di informazioni rilevanti al Responsabile;
- ritorsioni nei confronti dei segnalanti;
- invio di segnalazioni infondate o in mala
7.2 Sanzioni applicabili
Le sanzioni applicabili sono le seguenti, in ordine di gravità:
- Censura nell’ipotesi di commissione con colpa lieve di uno degli illeciti di cui
alle lettere a), b) e c);
- Sospensione dall’incarico svolto per l’Affiliata per un periodo da un mese a un anno, in caso commissione con colpa grave di uno degli illeciti di cui alle lett. a), b), c) ed e);
- Sospensione dall’incarico svolto per l’Affiliata per un periodo da sei mesi a due
anni, in caso di commissione con dolo degli illeciti di cui alle lett. a), b), c), d) e);
- Cessazione immediata dell’incarico svolto per l’Associazione e l’impossibilità 22
di riassumerlo in futuro in casi di reiterazione delle violazioni di cui al punto
iii. o adozione, nell’espletamento di attività, di un comportamento suscettibile
di configurare una fattispecie di reato.
Quanto sopra ferme restando le sanzioni previste dalla legge per condotte penalmente rilevanti e dal Regolamento di giustizia federale.
7.3 Procedura.
I procedimenti disciplinari per gli illeciti di cui all’art. 7.1 sono instaurati d’ufficio o su
istanza del soggetto interessato o su istanza del Responsabile contro abusi violenze e
discriminazioni nominato dinnanzi _Consiglio direttivo
dell’Associazione.
Il
Consiglio Direttivo
può svolgere l’attività istruttoria ritenuta opportuna, svolgere
audizione e acquisire documentazione anche audio – video.
Salvo che la segnalazione risulti di particolare complessità, il procedimento si concluse nel termine di trenta giorni dal suo avvio.
L’avvio della procedura e i suoi esiti sono comunicati al Responsabile contro abusi violenze e discriminazioni nominato, al Responsabile federale ed alla Procura Federale ove di competenza.
CAPITOLO 8 – ULTERIORI MISURE
8.1 L’Affiliata chiede a tutti i componenti dello staff:
- l’autocertificazione attestante l’assenza dei carichi pendenti e di precedenti
- il certificato antipedofilia, qualora abbiano contatti diretti e regolari con atleti
23
AGGIORNAMENTO
L’ Affiliata è responsabile dei contenuti del presente Modello organizzativo, della sua emanazione, della sua attuazione e del suo aggiornamento. L’Affiliata si avvale del supporto del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, Sig Francesco BozzoData di implementazione
28-03-2026
Redatto da:
Massimo Giardina
Approvato da:
Direttivo ASD Consentia
Firma:
REVISIONE E CONTROLLO
L’Affiliata, coadiuvata dal Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, è responsabile della revisione periodica. Il Modello viene aggiornato con cadenza almeno quadriennale e anche anticipatamente laddove siano necessarie modifiche e integrazioni dovute a disposizioni di Legge, indicazioni fornite dal CONI, nonché siano intervenuti cambiamenti nella struttura o nell’organizzazione delle attività della Società. Annualmente il Consiglio direttivo dell’Affiliata valuta l’efficacia delle misure adottate eventualmente sviluppando e adottando un piano di azione per risolvere le
criticità. 24
Data
Revisione
Approvata da
Oggetto della revisione
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